Art. 1 - Programmazione e calendario didattico
Art. 2 - Organizzazione delle aree disciplinari e compiti  dei Coordinatori di area
Art. 3 - Svolgimento delle sedute del Consiglio  direttivo
 
 
Art. 4 - Modalità di svolgimento della attività  didattiche
Art. 5 - Accertamento della frequenza
Art. 6 - Verifiche intermedie
Art. 7 - Esame finale
Art. 8 - Disciplina di rinvio
Art. 9 - Pubblicità del presente Regolamento
 
 
Art. 1
 
Programmazione e calendario didattici
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno accademico, il  Consiglio direttivo della Scuola provvede, in riferimento al successivo anno  accademico, alla definizione della programmazione didattica e del calendario  provvisorio delle attività didattiche, nonché agli affidamenti ai docenti  titolari dei corsi di insegnamento e alla richiesta dei bandi per conferimento  di incarichi di insegnamento, salvo quanto previsto dal successivo comma  2.
2. Il Consiglio direttivo della Scuola, in caso di necessità  può procedere, con provvedimento motivato, al conferimento in via diretta, di  incarichi di docenza a soggetti di comprovata, particolare qualificazione  professionale (docenti di altre Università, magistrati ordinari, amministrativi  e contabili, notai, avvocati).
3. Di regola, le lezioni della Scuola si svolgono presso la Sede di Macerata  (c.so Garibaldi 77 - Palazzo Torri) a partire dal mese di ottobre, per il  secondo anno di corso, e a partire dal mese di novembre, per il primo anno di  corso; i corsi di lezione hanno termine inderogabilmente entro il 10 giugno  dell’anno successivo.
4. Entro il mese di maggio ci ciascun anno accademico, il Consiglio direttivo  provvede alla programmazione degli stages e dei corsi settimanali intensivi da  svolgere nel periodo estivo (giugno-settembre) presso la sede di  Camerino.
 
Organizzazione delle aree disciplinari e compiti dei  Coordinatori di area
1. Le discipline giuridiche, oggetto della  didattica della Scuola, sono suddivise, per ciascun corso, nelle seguenti  aree:
a) discipline pubblicistiche (diritto  amministrativo, giustizia amministrativa, diritto costituzionale, diritto  ecclesiastico, diritto urbanistico);
b) discipline privatistiche (diritto privato,  diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e previdenziale, diritto  di famiglia, diritto processuale civile);
c) discipline penalistiche (diritto penale,  procedura penale);
d) discipline internazionalistiche (diritto  internazionale, diritto comunitario);
e) discipline diverse (teorie  dell’argomentazione, codici deontologici, informatica ed altre materie non  direttamente riferibili a quelle indicate nelle precedenti lettere).
2. A ciascuna di dette aree, esclusa quella di cui alla  lettera e), è preposto un coordinatore, scelto tra i Docenti della Scuola che  abbiano manifestato la loro disponibilità, e nominato dal Consiglio direttivo  all’inizio di ciascun anno accademico; al coordinamento delle materie di cui  alla lettera e) provvede il Direttore della Scuola o suo delegato.
3. I Coordinatori di area:
a) coadiuvano il Direttore  della Scuola nella formazione del calendario delle attività didattiche e  costituiscono punto di riferimento dei Docenti, degli studenti e dei tutors in  ordine alle problematiche organizzative e didattiche della Scuola;
b) segnalano tempestivamente al  Direttore della Scuola, per le materie di competenza, l’esistenza di iniziative  culturali da inserire nella programmazione didattica;
c) avanzano proposte in ordine  allo svolgimento delle attività didattiche e alla promozione e  all’organizzazione di iniziative orientate alla formazione degli studenti e al  raggiungimento degli obbiettivi indicati nell’art. 7, comma 6, del decreto 21  dicembre 1999, n. 537.
Art. 3
Svolgimento delle sedute del Consiglio  direttivo
1. I Coordinatori di area, che non siano membri del Consiglio  direttivo, possono intervenire, su invito del Direttore della Scuola, alle  sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
2. Alle sedute del Consiglio direttivo, per i punti  all’ordine del giorno che il Consiglio stesso non ritenga riservati, possono  essere ammessi anche i rappresentanti degli iscritti in numero di non più di due  per ciascun anno di corso.
Art. 4
Modalità di svolgimento della attività  didattiche
1. Fermo quanto stabilito nell’articolo 7,  comma 6, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, i Docenti della  Scuola osservano, per quanto possibile, metodologie didattiche che privilegiano  esercitazioni pratiche, simulazione di casi e lo svolgimento di prove  scritte.
2. I Docenti della Scuola sono tenuti a  compilare il registro di classe, nel quale vanno annotate lo svolgimento delle  attività e sintetiche valutazioni sugli elaborati degli studenti.
3. I medesimi Docenti curano il rispetto  delle regole sulle attestazioni di frequenza, di cui al successivo articolo  5.
Art. 5
Accertamento della frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche è  obbligatoria nei limiti fissati dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n.  537(art 7 comma 4), e viene attestata tramite la sottoscrizione da parte di  ciascun iscritto, sia in entrata che in uscita, del foglio di presenza,  predisposto dalla segreteria della Scuola per ciascun giorno di lezione. Sarà  cura della segreteria controllare che non vi siano assenze ingiustificate  superiori a 60 ore di attività didattica che comporterebbero l’esclusione dalla  scuola.
2. L’iscritto che abbandoni in anticipo le  lezioni è tenuto ad apporre, nel foglio di presenza, l’ora di uscita accanto  alla firma; dette assenze possono essere computate nella quota indicata dal  succitato decreto ministeriale.
3. Il foglio di presenza, sottoscritto dal  docente, viene ritirato al termine della lezione e conservato presso la  Segreteria della Scuola.
4. Lo studente che decida di abbandonare  definitivamente la frequenza della scuola dovrà comunicarlo tempestivamente alla  Segreteria studenti (Ufficio V, viale Piave 42, Macerata).
5. La partecipazione a stages, corsi  intensivi, seminari, convegni, simulazioni e simili viene valutata, ai fini  della disciplina ministeriale della frequenza ai corsi, in proporzione alle ore  di impegno effettive, le quali, pertanto, verranno espressamente indicate  all’atto stesso della promozione di dette iniziative.
 
Art. 6
Verifiche intermedie
 
1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame  di diploma sono subordinati all’esito delle verifiche intermedie secondo quanto  stabilito dal comma che segue. 
2. Va obbligatoriamente eseguita una verifica  intermedia per ciascuna delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto  civile, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale, secondo le  modalità stabilite annualmente dal Consiglio direttivo.
3. Le verifiche si svolgono in forma scritta, con modalità prescelte dai  rispettivi Docenti, i quali, dopo l’espletamento delle prove e la tempestiva  correzione e discussione degli elaborati con gli interessati, cureranno  l’inoltro, tramite la Segreteria della Scuola, di una copia degli elaborati  stessi alla Direzione; la valutazione degli elaborati dovrà contenere una  sintetica motivazione del giudizio, specie se negativo, ed essere portata  tempestivamente a conoscenza degli interessati. 
4. Ai fini del passaggio dal  primo al secondo anno e dell’ammissione all’esame di diploma, gli studenti  dovranno conseguire una valutazione positiva su almeno tre delle materie oggetto  di verifica di cui al comma 2. 
5. Fermo quanto stabilito nel precedente  comma, gli studenti sono ammessi a sostenere una seconda verifica sulle materie  oggetto di valutazione negativa. 
6. In caso di esito sfavorevole delle  valutazioni di cui ai commi 4 e 5, lo studente può ripetere l’anno di corso per  una sola volta.
 
Esame finale
1. Trenta giorni prima della scadenza del  termine fissato per la prova finale, lo studente dovrà recarsi presso la  segreteria studenti (Ufficio V, viale Piave, 42, Macerata) per presentare la  documentazione necessaria per sostenere l’esame finale.
2. Il diploma di specializzazione è  conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una  dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in  settantesimi; detta prova si svolge, di regola, entro il 15 luglio dell’anno di  corso.
3. Gli argomenti vengono selezionati dal  Consiglio direttivo e sono assegnati per sorteggio, al quale possono assistere  gli studenti.
4. Lo studente deve consegnare l’elaborato,  in formato cartaceo sottoscritto e su supporto magnetico, alla Segreteria della  Scuola entro quindici giorni dalla comunicazione dell’argomento assegnato; la  Segreteria ne curerà il tempestivo inoltro ai componenti della commissione  giudicatrice.
5. In caso di esito negativo dell’esame, lo  studente è ammesso a ripeterlo e la nuova prova si svolgerà, previa selezione di  argomenti diversi, con i tempi e nei modi di cui ai precedenti commi, ma  comunque non prima del 1° e non oltre il 30 settembre del medesimo anno.
6. Lo studente che non ha superato l’esame  finale può ripetere l’anno di corso per una sola volta.
 
Art. 8 
Disciplina di rinvio
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge, il decreto  ministeriale 21 dicembre 1999 n. 537 e il Regolamento della Scuola contenuto  nella Convenzione istitutiva del 3 ottobre 2001.
Art. 9
Pubblicità del presente Regolamento
1. A cura della Segreteria della Scuola, copia del presente  Regolamento viene consegnato, unitamente al registro di cui al precedente art.  4, a ciascun Docente, all’inizio del corso.
2. Copia del presente Regolamento viene affissa nella teca  della Scuola, ad informazione ed uso degli iscritti ai corsi della Scuola  stessa.
Dato ed approvato a Macerata, presso la Sede della  Scuola, nella seduta del Consiglio direttivo del 16 novembre 2004, con le  modifiche approvate dal Consiglio direttivo nelle sedute del 18 novembre 2005,  del 18 dicembre 2007 e del 17 dicembre 2008.
Il  Segretario                                                Il Direttore